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Novità sul Decreto Legge n.147 del 15/02/2006

Nuovo regolamento CE n. 842/2006  
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In riferimento al decreto legislativo n.147 del 15 febbraio 2006 di cui al regolamento (CE) n.2037/2000  e regolamento CE n.842/2006 del 17 maggio 2006 concernente la modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore, le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate contenute nel circuito, devono essere effettuate con dispositivi conformi alle caratteristiche e nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla norma ISO 11650. Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d’aria e le pompe di calore contenenti 
sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg., devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, con un apparecchio cercafughe di sensibilità superiore a 5 g/anno e da registrarsi nel libretto di impianto.

- Gli impianti contenenti refrigeranti clorurati e le apparecchiature suddette devono essere sottoposti a controllo con le seguenti cadenze:

a) annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra i 3 e i 100 kg;
b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate superiore ai 100 kg.

- Gli impianti contenenti refrigeranti florurati e le apparecchiature suddette devono essere sottoposti a controllo con le seguenti cadenze:

a) annuale: per impianti e apparecchiature con contenuto di sostanze controllate da 3 a 29 kg;
b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate da 30 a 299 kg;
c) trimestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate oltre i 300 kg.



Written By: staff
Date Posted: 11/20/2006
Number of Views: 1803

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